La violazione del Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro comporta responsabilità civili, amministrative e penali.
La responsabilità si dice soggettiva quando il soggetto risponde delle azioni commesse da lui direttamente; si dice oggettiva quando invece risponde anche delle azioni commesse da terzi dipendentemente dal ruolo ricoperto in azienda.
Le responsabilità sono fondamentalmente di tre tipi:
- Responsabilità penale
La responsabilità penale è sempre soggettiva. Quando si configurano reati gravi come l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose, sono previste pene pecuniarie, accessorie o detentive. Nel caso di responsabilità penale essa può essere estesa anche alle persone giuridiche, società e associazioni.
- Responsabilità civile
La responsabilità civile, a differenza di quella penale, può essere sia soggettiva che oggettiva e può riguardare sia il soggetto fisico che giuridico prevedendo il risarcimento del danno e delle eventuali spese istruttorie.
- Responsabilità amministrativa
Può riguardare sia i soggetti fisici che gli enti e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
Tutte le figure lavorative coinvolte nella sicurezza sul posto di lavoro: se non rispettano le normative del Testo Unico, rischiano sanzioni amministrative pecuniarie o conseguenze ancor più gravi in ambito civile e penale.
Nel 2009 sono state introdotte con D.Lgs 106/09 le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08, modificando il Testo Unico in modo incisivo, dando luogo a tutti gli effetti ad un Nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A seconda del ruolo che ricoprono i soggetti coinvolti nella sicurezza, le responsabilità e le relative sanzioni previste in caso di inadempienza sono diverse.
Non solo il Datore di Lavoro quindi è passibile di sanzioni, ma anche il Dirigente, il Coordinatore, i preposti, gli installatori, il medico e il lavoratore stesso possono rischiare un’ammenda o l’arresto in caso di contravvenzione al Decreto Lgs.81/08.
L’integrazione del D.Lgs. 81/08 ha di fatto esteso le responsabilità pur alleviando leggermente le sanzioni in alcuni casi.
Le pene previste per le violazioni sono state rimodulate e possono riguardare contravvenzioni come:
- la mancata o incompleta elaborazione da parte del Datore di Lavoro del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o l’omessa designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o, nel caso avesse intenzione di svolgere direttamente il ruolo, la mancata frequenza dei corsi di formazione per un minimo di 16 e un massimo di 48 ore;
- la mancata indicazione delle misure preventive e di protezione attuate o i DPI utilizzati, etc;
- la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle società appaltatrici o dei lavoratori autonomi da parte dei Dirigenti o i Datori di Lavoro;
- la mancata valutazione delle condizioni di salute e le capacità professionali dei lavoratori prima dell’assegnazione delle mansione;
- la mancata nomina del medico competente o il non aver provveduto alla visita medica del lavoratore entro i termini previsti.
Come menzionato anche i lavoratori hanno delle responsabilità, riguardanti più che altro l’applicazione generale delle regole legate alla sicurezza e alla salvaguardia dell’integrità fisica e al corretto utilizzo degli strumenti preventivi messi a disposizione dal Datore di Lavoro. Pur essendo previste sanzioni amministrative pecuniarie anche per queste figure, è prassi procedere prima ad un richiamo ufficiale o ad una segnalazione, sempre che la cattiva condotta non inneschi conseguenze gravi come infortuni o incidenti tali da dover procedere con una istruttoria sanzionatoria.
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